Arriverà tra breve, mai desiderata come quest’anno, dopo una primavera piovosa e fredda, la bella stagione: con il sole e, finalmente, con l’assenza delle piogge, si acuirà però la solita questione dello sgradevole odore delle urine dei cani.
Diamo pure per scontato che qualunque proprietario di cane, dotato di un minimo di senso civico, porti sempre con sé le bustine per la raccolta delle feci, ma la pipì… con quella come si fa?
Diamo anche per scontato anche che ciascun umano sufficientemente educato e con adeguato rispetto per il prossimo eviti (per quanto possibile) di far sporcare il proprio cane sugli stipiti di un portone, di una vetrina di un negozio, sul paraurti di un’auto… anche se questo non sempre è possibile, non potendo gestire i bisogni dei nostri cani intervenendo su un interruttore: ed allora, come comportarsi? Quali i diritti dei cani, dei loro proprietari e dove invece iniziano quelli di coloro che non hanno i cani, e sono infastiditi dal doverne sopportare le conseguenze?
Bisogna premettere che alcuni comuni, sempre più frequentemente, prevedono e disciplinano queste situazioni con apposite ordinanze: ecco che allora c’è poco da discutere. Se si abita o ci si trova a passeggiare in uno di questi comuni, non si può far altro che adeguarsi alla disciplina specifica dettata in quella precisa località. Disciplina che generalmente prevede l’obbligo di dotarsi ad ogni uscita di una bottiglietta d’acqua, con cui lavare la pipì del cane, pena una sanzione amministrativa, dal vario ammontare; a volte anche di importo ragguardevole come previsto da ultimo con la recente ordinanza del Comune di Asti n. 15 del gennaio 2019, che prevede una sanzione amministrativa da 25 sino a 500 euro!!!
Ma altrove? Cosa può succedere? A quali conseguenze possiamo andare incontro?
Se può tranquillizzare il lettore, in generale possiamo dire che la pipì del cane non configura un illecito di natura penale.
Si è susseguita nel tempo una giurisprudenza abbastanza varia in materia, con alcune condanne per il reato previsto dall’art. 639 del codice penale che sanziona il reato di “imbrattamento e deturpamento”, ovvero la condotta di chi imbratta o deturpa beni mobili o immobili altrui (quindi sia pubblici che privati) con un ammontare della pena che varia a seconda del luogo in cui venga commesso il fatto e può addirittura prevedere anche la reclusione sino ad un anno nel caso in cui il bene oggetto delle attenzioni del nostro cane, riguardi beni di interesse storico o artistico.
In particolare ha avuto una certa notorietà una sentenza di condanna del giudice di pace di Firenze, riformata dalla Corte d’Appello e definitivamente cassata dalla suprema corte con la sentenza 7082/2015
La vicenda ha origine con una sentenza con cui il giudice di
pace di Firenze ha condannato il proprietario di un cane, reo di aver fatto
orinare il suo fedele amico a quattro zampe sulla facciata di un edificio storico,
riconoscendolo colpevole, appunto, del reato di cui all’art. 639 del codice
penale, che come detto punisce la condotta di chi “imbratta o deturpa beni
mobili o immobili altrui”.
Tale sentenza è stata però riformata dal Tribunale di Firenze, in grado di
appello; infine, sulla vicenda si è pronunciata la Cassazione con la sentenza
sopra citata, anch’essa favorevole al proprietario del cane.
In particolare, secondo il ragionamento della Cassazione, perché si possa configurare il reato contestato, sarebbe necessario l’elemento psicologico del dolo, e cioè l’intenzione specifica di provocare quel dato evento mentre non sarebbe al contrario sufficiente la semplice condotta colposa, assimilabile cioè quasi ad una negligenza.
Orbene, i giudici della Cassazione hanno appunto riconosciuto elementi incompatibili con il dolo proprio nel fatto che il proprietario del cane ha tempestivamente diluito l’urina con l’acqua di una bottiglietta, che portava appositamente per ciò, bagnando il luogo in cui il suo cane aveva sporcato.
Ed allora, a prescindere dalle sanzioni amministrative nei comuni che le prevedono, può essere sempre utile portare con sé una bottiglietta d’acqua da utilizzare per… il nobile scopo!
Questo discorso, è bene precisarlo, è relativo solo agli aspetti amministrativi o penali, ed occorre ricordare che anche quando non sussistano i i presupposti per ricondurre la condotta ad un reato, in caso di presenza di danni, il proprietario dell´edificio o in generale del bene che si ritiene danneggiato, potrà certamente chiedere ad un giudice civile il risarcimento per i danni subiti.
Attenzione, dunque, alla pipì dei nostri cani!!!